Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto disciplina l'avvio e  lo  svolgimento  della
liquidazione coatta  amministrativa  di  Banca  Popolare  di  Vicenza
S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. (ciascuna singolarmente,  la  «Banca»
o, collettivamente, le «Banche») nonche' le modalita' e le condizioni
delle misure a sostegno  di  queste  ultime  in  conformita'  con  la
disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Ai fini del presente
decreto per «soggetti sottoposti  a  liquidazione»  si  intendono  le
Banche  poste  in  liquidazione  coatta   amministrativa   ai   sensi
dell'articolo 2. 
  2. Le misure previste dal presente  decreto  che  costituiscano  un
aiuto  di  Stato  ai  sensi  dell'articolo  107  del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione  europea  sono  adottate  a  seguito  della
positiva   decisione   della   Commissione   europea    sulla    loro
compatibilita' con la disciplina dell'Unione europea  in  materia  di
aiuti di Stato. 
  3. Il Ministero dell'economia e delle finanze («Ministero»),  sulla
base degli elementi  forniti  dalla  Banca  d'Italia,  presenta  alla
Commissione europea, sino al termine della procedura,  una  relazione
annuale contenente informazioni dettagliate riguardo agli  interventi
dello Stato effettuati ai sensi del presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  107  del
          Trattato sul funzionamento dell'Unione europea: 
              «Art. 107 (ex articolo 87 del TCE). - 1. Salvo  deroghe
          contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato
          interno, nella misura in  cui  incidano  sugli  scambi  tra
          Stati  membri,  gli  aiuti  concessi  dagli  Stati,  ovvero
          mediante  risorse  statali,  sotto  qualsiasi  forma   che,
          favorendo talune imprese o  talune  produzioni,  falsino  o
          minaccino di falsare la concorrenza. 
              2. Sono compatibili con il mercato interno: 
                a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai  singoli
          consumatori,  a  condizione  che  siano   accordati   senza
          discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti; 
                b) gli aiuti destinati a ovviare  ai  danni  arrecati
          dalle   calamita'   naturali   oppure   da   altri   eventi
          eccezionali; 
                c) gli aiuti  concessi  all'economia  di  determinate
          regioni della Repubblica federale di Germania che risentono
          della divisione della Germania, nella misura  in  cui  sono
          necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da
          tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata  in  vigore  del
          trattato  di  Lisbona,  il  Consiglio,  su  proposta  della
          Commissione, puo' adottare  una  decisione  che  abroga  la
          presente lettera. 
              3. Possono  considerarsi  compatibili  con  il  mercato
          interno: 
                a)  gli  aiuti  destinati  a  favorire  lo   sviluppo
          economico  delle  regioni  ove  il  tenore  di   vita   sia
          anormalmente basso, oppure si  abbia  una  grave  forma  di
          sottoccupazione,  nonche'  quello  delle  regioni  di   cui
          all'articolo  349,  tenuto  conto  della  loro   situazione
          strutturale, economica e sociale; 
                b) gli aiuti destinati a promuovere la  realizzazione
          di un  importante  progetto  di  comune  interesse  europeo
          oppure a porre rimedio a un grave turbamento  dell'economia
          di uno Stato membro; 
                c) gli aiuti destinati ad agevolare  lo  sviluppo  di
          talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che
          non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
          al comune interesse; 
                d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura  e  la
          conservazione  del  patrimonio,  quando  non  alterino   le
          condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione  in
          misura contraria all'interesse comune; 
                e) le  altre  categorie  di  aiuti,  determinate  con
          decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.».